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All'onere annuo di lire 16.900.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1968 sara' fatto fronte mediante riduzione del capitolo 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
