A compensazione dell'onere di L. 125.000.000, derivante al bilancio dello Stato nell'esercizio 1948-49 in seguito alle disposizioni del precedente art. 2, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, concernente provvidenze per la distribuzione di generi di prima necessita' ai dipendenti statali, e' ridotta da L. 2.000.000.000 a L. 1.875.000.000. Tale riduzione avra' effetto sul fondo di L. 500 milioni inscritto, nell'esercizio 1948-49, al capitolo 511-bis dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in applicazione del suindicato regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388.

Testo vigente dal 11 agosto 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-07-29;493~art3 · fonte del testo