Il limite massimo delle anticipazioni che il Tesoro dello Stato e' autorizzato a fare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, stabilito in L. 250.000.000 (lire duecentocinquanta milioni) dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 884, e' elevato a L. 500.000.000 (lire cinquecento milioni) per anno solare a decorrere dal 1949. La concessione delle anticipazioni, previste dal suddetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 884, e dalla presente legge, avra' termine il 31 dicembre 1956.

Testo vigente dal 11 agosto 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-07-29;493~art2 · fonte del testo