Art. 15
Dopo l'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e' istituito il seguente articolo 17-bis: "La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie".
Testo vigente dal 5 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva