Art. 27

All'articolo 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e' aggiunto il seguente comma: "Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso".

Testo vigente dal 5 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1~art27 · fonte su Normattiva