Art. 2

L'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e' sostituito dal seguente: "In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potesta' di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

  • 1)ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
  • 2)ordinamento degli enti para-regionali;
  • 3)circoscrizioni comunali;
  • 4)espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico prevalentemente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
  • 5)impianto e tenuta dei libri fondiari;
  • 6)servizi antincendi;
  • 7)ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
  • 8)ordinamento delle camere di commercio;
  • 9)sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
  • 10)contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale".

Testo vigente dal 5 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1~art2 · fonte su Normattiva