Ordinanza n. 269/1974
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/11/1974 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 5Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 2Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 13Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 9Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 6Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 13Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 11Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 6Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
citata
- art. 37legge 949/1952
- art. 1legge 685/1971
- art. 11legge 565/1971
- art. 5r.d. 830/1925
- art. 10Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 14Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 31Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale promossi con
sette ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano, notificati il 19
febbraio 1972, depositati in cancelleria il 29 dello stesso mese ed
iscritti ai nn. 12, 22, 25, 32, 39, 40 e 41 del registro ricorsi 1972.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 1974 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che con sette ricorsi notificati il 19 febbraio 1972 e
depositati in cancelleria il 29 dello stesso mese, il Presidente della
Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale, rispettivamente:
- dell'articolo unico della legge 19 maggio 1922, n.727, che
converte in legge il d.lgt. 25 maggio 1919, n. 1009, recante
provvedimenti in favore delle piccole industrie, nonché delle
corrispondenti disposizioni attuative approvate con il r.d. 14 maggio
1925, n. 830 e 8 ottobre 1925 (senza numero), in riferimento agli artt.
5, n. 9, 6, n. 8, 31 e seguenti ed in particolare 39 della legge cost.
10 novembre 1971, n. 1, recante "Modificazioni ed integrazioni dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige";
- dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante
"Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento
dell'occupazione", nonché degli artt. 1 e seguenti della legge 7
agosto 1971, n. 685, recante modifiche al Capo VI di tale legge, in
riferimento agli artt. 5, n. 9, della legge cost. 10 novembre 1971, n.
1, e 13 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5;
- della legge 4 marzo 1958, n. 174, recante "Modificazioni delle
norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito
alberghiero", con particolare riguardo ai suoi artt. 2, lett. b, 2,
ultimo comma, 10, ultimo comma, 13 e 14, in riferimento agli artt. 5,
n. 20, della legge cost. 10 novembre 1971, n. 1, e 13 della legge cost.
26 febbraio 1948, n. 5;
- della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante "Provvedimenti contro
l'inquinamento atmosferico", in riferimento agli artt. 5, nn. 5 e 6, e
6, n. 10, della legge cost. 10 novembre 1971, n. 1, nonché all'art. 13
della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5;
- della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante "Norme sul soccorso
e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione
civile", in riferimento agli artt. 2, 9, 5 e 6 della legge cost. 10
novembre 1971, n. 1, anche in relazione all'art. 13 della legge cost.
26 febbraio 1948, n. 5, nonché in riferimento ai princi'pi generali
desumibili dagli artt. 31 e seguenti della predetta legge cost. n. 1
del 1971;
- della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante "Disciplina del
commercio" ed in particolare degli artt. 11 e seguenti, in riferimento
all'art. 11, n. 6, della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, ed
all'art. 6, n. 3, della legge cost. 10 novembre 1971, n. l;
- della legge 19 luglio 1971, n. 565, recante "Riordinamento
dell'opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di
confine", in riferimento agli artt. 2,5, n. 26,12, 39 e seguenti della
legge cost. 10 novembre 1971, n. 1, anche in relazione all'art. 13
della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5;
che si è costituito in tutti i giudizi, con atto depositato il 9
marzo 1972, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'avvocato generale dello Stato, chiedendo una pronuncia di
inammissibilità o di infondatezza della questione.
Considerato che i ricorsi involgono l'esame pregiudiziale della
medesima questione e pertanto vanno decisi congiuntamente;
che, come questa Corte ha precisato nella sentenza n. 13 del 1974,
nel vigente ordinamento costituzionale, i termini di decadenza
prefissati per l'impugnazione diretta di leggi statali da parte delle
Regioni e delle Provincie ad autonomia costituzionale vengono sempre
fatti decorrere dalla pubblicazione delle leggi stesse, e che, d'altro
lato, in forza di un principio di continuità espresso in apposite
disposizioni degli statuti regionali costituzionali (per quanto
concerne la Regione del Trentino-Alto Adige e le Provincie di Trento e
Bolzano, negli artt. 92 del testo originario e 56 della legge cost. n.1
del 1971), solo il concreto esercizio delle potestà legislative delle
Regioni e delle Provincie su ciascuna delle materie ad esse attribuite
limita la competenza legislativa statale;
che da tale duplice constatazione è stato tratto il principio
secondo cui, di regola, Regioni e Provincie sono legittimate a
ricorrere esclusivamente avverso leggi statali entrate in vigore
successivamente all'avvenuto esercizio delle rispettive potestà
legislative sulle singole materie, mentre, per rimuovere dalle dette
materie le preesistenti norme di fonte statale, Regioni e Provincie non
hanno che da legiferare esse stesse, purché nel rispetto dei limiti
delle proprie competenze, sindacabile da questa Corte, sia in sede di
impugnazione diretta dello Stato, sia incidentalmente, nel corso di un
comune giudizio;
che, come questa Corte ha ritenuto con le sentenze n. 39 del 1971 e
n. 40 del 1972, al principio testé rammentato può derogarsi,
eccezionalmente, quando il ricorso abbia ad oggetto leggi statali
anteriori, concernenti in modo diretto e specifico lo status
costituzionalmente garantito alle Regioni e Provincie autonome, non
potendo leggi siffatte essere comunque sostituite o modificate da leggi
regionali o provinciali; che, nella specie, la Provincia di Bolzano
assume invece che le disposizioni impugnate inciderebbero
illegittimamente su singole specifiche materie ora attribuite alla sua
competenza legislativa ed amministrativa, senza peraltro addurre
argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dai suesposti
criteri.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili i ricorsi di cui in epigrafe
proposti dalla Provincia di Bolzano nei confronti:
della legge 19 maggio 1922, n. 727, che converte il d.lgt;
25 maggio 1919, n. 1009, recante provvedimenti a favore delle
piccole industrie, nonché delle corrispondenti disposizioni attuative
approvate con r.d. 14 maggio 1925, n.830, e con r.d. 8 ottobre 1925
(senza numero);
dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante
"Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento
dell'occupazione" nonché degli artt. 1 e seguenti della legge 7 agosto
1971, n. 685, recante modifiche al Capo VI di tale legge;
della legge 4 marzo 1958, n. 174, recante "Modificazioni delle
norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito
alberghiero";
della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante "Provvedimenti contro
l'inquinamento atmosferico";
della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante "Norme sul soccorso e
l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione
civile";
della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante "Disciplina del
commercio" ed in particolare degli artt. 11 e seguenti;
della legge 19 luglio 1971, n. 565, recante "Riordinamento
dell'opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di
confine".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte