Art. 51

L'articolo 83 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e' sostituito dal seguente: "Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione del rispettivo consiglio, per violazione del presente Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina. Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente Statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza. Il ricorso e' proposto dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione della rispettiva giunta. Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano".

Testo vigente dal 5 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1~art51 · fonte su Normattiva