Art. 58

Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello Statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se nei primi 18 mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi 6 mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commissioni stesse. Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i beni di cui all'articolo 31 della presente legge che passano alle province, nonche' le modalita' per la consegna dei beni stessi.

Testo vigente dal 5 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1~art58 · fonte su Normattiva