Art. 6
L'articolo 12 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e' sostituito dal seguente: "Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'articolo 5:
- 1)polizia locale urbana e rurale;
- 2)istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
- 3)commercio;
- 4)apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
- 5)costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
- 6)spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
- 7)esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza, la facolta' del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi e' attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
- 8)incremento della produzione industriale;
- 9)utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
- 10)igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;
- 11)attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature".
Testo vigente dal 5 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva