L'art. 3 del regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, e' sostituito dal seguente: "Non sono soggetti alla concessione di cui alla legge 22 maggio 1933, n. 608, gli avvisi ed i manifesti elettorali, i manifesti delle autorita' pubbliche e gli avvisi relativi al culto".
Testo vigente dal 25 settembre 1950
