L'art. 6 del regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, e' sostituito dal seguente: "La tariffa base della pubblicita', di qualsiasi genere soggetta alla concessione di cui alla legge 22 maggio 1933, n. 608, e' stabilita nelle seguenti misure: lire 1200, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di prima categoria; lire 800, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di seconda categoria; lire 500, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di terza categoria. I suindicati canoni vengono aumentati di lire 400 per metro quadrato e per ogni anno nei confronti della pubblicita' eseguita con mezzi elettrici luminosi. Alla pubblicita' semestrale verranno applicati i canoni annui come sopra stabiliti ridotti di un terzo. Le frazioni di metro quadrato verranno arrotondate a quarti di metro quadrato".

Testo vigente dal 25 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;785~art3 · fonte del testo