Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
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3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004. 241 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: All'art. 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, primo comma, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) da nove rappresentanti della tecnica, dell'arte e della cultura, designati: uno dalla organizzazione sindacale dei giornalisti cinematografici; uno dalla Federazione nazionale stampa italiana; uno dalla Societa' italiana autori ed editori; uno dai tecnici cinematografici; uno dagli scenografi cinematografici; uno dagli attori professionisti; tre dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, scelti, sentite le organizzazioni di categoria, tra gli autori cinematografici (soggettisti e sceneggiatori, registi, musicisti)". Al primo comma sono aggiunte le seguenti lettere: "i) da un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche;
tolto: l) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettino esclusivamente film a formato ridotto;
tolto: m) da un rappresentante della Commissione nazionale per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche". Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "I rappresentanti di cui alle lettere d), e), f), g), i), l), e i rappresentanti dei giornalisti cinematografici, dei tecnici, degli scenografi cinematografici e degli attori professionisti di cui alla lettera h), sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale". L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "I componenti della Commissione sono nominati con decreto de) Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere e), d), e), f), g), h), i), l), m) durano in carica due anni; per ciascuno di essi e' nominato, con le stesse modalita', un membro supplente".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art1 · fonte del testo