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Per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, il produttore deve esibire la documentazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dall'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388, e dimostrare di aver osservato le norme sul collocamento.

Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art10 · fonte del testo