Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004. 275 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Qualora nello stesso spettacolo vengano proiettati due film nazionali lungometraggi ammessi al contributo, questo si ripartisce in parti uguali fra i produttori dei film stessi; ove il film nazionale lungometraggio venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altro lungometraggio nazionale escluso dal beneficio od a film lungometraggio non nazionale, il contributo e' ridotto alla meta'. Il film nazionale a carattere documentario di lunghezza superiore ai 2000 metri e' ammesso alla programmazione obbligatoria ed ai contributi di cui al presente articolo, purche' sussistano i requisiti di cui agli articoli precedenti. L'introito sul quale vengono liquidati i contributi di cui al presente articolo e' determinato dalla Societa' italiana autori ed editori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali. Ai produttori di film nazionali sono concessi acconti sui contributi ad essi spettanti. Tali acconti sono conteggiati su segnalazioni provvisorie e trimestrali degli incassi, effettuate dalla Societa' italiana autori ed editori e limitati ad un massimo dei quattro quinti del premio trimestrale che spetterebbe in base alle segnalazioni provvisorie stesse. Gli acconti sono proporzionalmente ripartiti tra tutte le ditte produttrici che ne avranno fatto richiesta almeno quindici giorni prima della scadenza del trimestre al quale gli acconti stessi si riferiscono. Un elenco specificante come tale ripartizione sia avvenuta sara' comunicato alle ditte interessate che ne facciano formale richiesta. Per il pagamento di tali acconti e' autorizzata l'emissione sull'apposito capitolo di ordini di accreditamento a favore del cassiere della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) per importi singoli non superiori a lire 500 milioni. Alla regolarizzazione degli acconti sara' provveduto successivamente all'atto della liquidazione definitiva di ciascun contributo da effettuarsi con mandati diretti".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art11 · fonte del testo