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I film nazionali lungometraggi dichiarati "prodotti per la gioventu'", anche se di lunghezza inferiore ai 2000 metri ma non a 1200, possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria ed alle altre provvidenze entro i limiti di tempo e alle condizioni di cui agli articoli della presente legge. Alla fine di ogni esercizio finanziario, i film dichiarati "prodotti per la gioventu'" potranno beneficiare di un premio da prelevarsi su di un fondo di 100 milioni da ripartirsi fra i beneficiari in parti uguali, ma, comunque, in misura non superiore ai 20 milioni per ciascun film, e da assegnarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno. I film nazionali lungometraggi dichiarati "adatti per la gioventu'", anche se di lunghezza inferiore ai 2000 metri ma non a 1200, possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria e alle altre provvidenze di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge. All'esercente che proietta soltanto un film nazionale lungometraggio dichiarato prodotto o adatto per la gioventu' e ammesso alla programmazione obbligatoria, oltre ai normali complementi di programma che siano adatti per la gioventu', l'abbuono di cui all'art. 12 della presente legge e' elevato, rispettivamente, al 30 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge per i film dichiarati adatti per la gioventu' ed al 40 per cento per i film dichiarati prodotti per la gioventu'.
Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004
