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L'art. 15 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 250 metri e non superiore ai 2000 metri, anche se realizzato col sistema dei disegni animati. Si intende per film di attualita' quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri, che riproduca fatti ed avvenimenti del giorno ed abbia i caratteri dell'informazione e della cronaca cinematografica ed una regolare periodicita' di uscita almeno settimanale. Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, ((oltre il film lungometraggio,)) anche un solo film nazionale cortometraggio e un solo film nazionale di attualita', ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi dell'art. 20-bis, e' concesso un abbuono pari al 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Il cortometraggio di cui al comma precedente non puo' essere programmato che una sola volta in ciascuna sala cinematografica e per la durata di una normale programmazione del film lungometraggio. L'esercente di sala cinematografica e' tenuto - a pena di decadenza dal beneficio dell'abbuono - a sostituire il cortometraggio ogni qualvolta venga mutata la programmazione del film lungometraggio. Per i locali ad attivita' continuativa la corresponsione dell'abbuono di cui al terzo comma del presente articolo e' limitata a 200 giorni all'anno. Per i locali ad attivita' saltuaria detto abbuono sara' corrisposto per un periodo non superiore ai due terzi delle giornate di attivita' complessivamente effettuate nella precedente stagione cinematografica. Qualora lo spettacolo sia composto esclusivamente di film cortometraggi, ovvero di cortometraggi ed attualita', l'abbuono per i cortometraggi e' elevato al 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge, purche' i due terzi del cortometraggi proiettati siano nazionali ed ammessi alla programmazione obbligatoria. Gli abbuoni di cui ai precedenti comma saranno corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Societa' italiana autori ed editori dei diritti erariali complessivamente introitati negli spettacoli di ciascun giorno, e non potranno in nessun caso formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi. Le successive programmazioni del film nazionale cortometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria debbono essere annotate, di volta in volta, a cura dell'esercente, su di un apposito libretto di circolazione allegato al nulla osta di proiezione in pubblico del film cortometraggio stesso. A favore del produttore del film nazionale di attualita', presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1 gennaio 1956 e ammesso alla programmazione obbligatoria, e' concesso un contributo pari all'1,75 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di cinque mesi dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Societa' italiana da autori ed editori. Qualora il film nazionale di attualita' risulti di lunghezza superiore ai 2000 metri, il produttore potra' essere ammesso, ai sensi dell'art. 14 e sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, al contributo previsto per i film nazionali lungometraggi per un periodo di cinque mesi dalla data di prima proiezione in pubblico del film stesso. I film nazionali cortometraggi e di attualita' devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico, tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Societa' italiana autori ed editori". E' nullo qualunque patto con il quale si conviene di corrispondere e di accettare somme, ristorni, contributi o premi di qualunque genere, fatta eccezione per i canoni di noleggio, al fine di ottenere o di concedere la programmazione nelle sale cinematografiche di film nazionali cortometraggi o di attualita' ammessi al beneficio dei contributi statali dalla presente legge. L'accertata esistenza di uno dei patti indicati, nel comma precedente comportera' a carico del produttore del cortometraggio o dell'attualita' la decadenza dal contributo statale, a carico del distributore la revoca del nulla osta del film, ed a carico dell'esercente del cinema la sanzione della chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni. Le sanzioni di cui al comma precedente sono comminate dalla Commissione di cui all'art. 20.

Testo in vigore dal 5 agosto 1957 al 30 dicembre 1959

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Che cosa è cambiato dal 5 agosto 1957

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1956 al 5 agosto 1957. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… regolare periodicita' di uscita almeno settimanale. Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre tolto: i aggiunto: il film lungometraggio, anche un solo film nazionale cortometraggio e un solo film nazionale …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art15 · fonte del testo