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L'art. 16 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' sostituito dal seguente: "Se in uno stesso spettacolo sono programmati, con il film lungometraggio, piu' film nazionali di attualita', l'introito lordo dello spettacolo, ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 14, viene suddiviso in parti uguali tra le attualita' programmate".
Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004
