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L'art. 18 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' sostituito dal seguente: "Per un periodo di sei anni gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare, a decorrere dal 1 settembre di ciascun anno, un minimo, di 25 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di film di lunghezza superiore ai 2000 metri, riconosciuti nazionali e ammessi alla programmazione obbligatoria. Detto periodo deve comprendere, per i locali ad attivita' continuativa, tre domeniche. Per i locali ad attivita' saltuaria, gli obblighi di programmazione del film nazionale, di cui al comma precedenti, sono proporzionalmente ridotti. I giorni di proiezione effettivamente destinati ai film nazionali lungometraggi nei trimetri settembre novembre e, dicembre febbraio, e marzo maggio di ciascuna stagione cinematografica, in eccedenza sulla quota minima fissata dalla legge, possono essere detratti dal numero minimo dei giorni richiesti per i trimestri successivi della stessa stagione cinematografica. Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a proiettare in ciascuno spettacolo, per almeno 180 giorni all'anno, film nazionali cortometraggi, e per 180 giorni alterni all'anno film nazionali di attualita'. Per i locali ad attivita' saltuaria detto periodo viene proporzionalmente ridotto. Tale norma non si applica, nei giorni la cui la proiezione del film lungometraggio e' preceduta o seguita da uno spettacolo di prosa o di varieta'. Con decreto del Presidente della Repubblica, sui proposta, del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 2, puo' essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare ai film nazionali lungometraggi, cortometraggi e di attualita', in relazione alla qualita' o quantita' della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica. Nei locali ad ingresso continuativo, qualora il primo spettacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione del film a lungometraggio, l'esercente puo' non ripetere la proiezione del film cortometraggio o quella dei film di attualita' dopo la proiezione del film lungometraggio dell'ultimo spettacolo. Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorita' di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e della rispettiva, nazionalita'. Sono esenti dalla programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale. Nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'ottavo comma del presente articolo, e' disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni. La sanzione e' applicata dalla Commissione di cui all'art. 20".
Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004
