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Dopo l'art. 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' aggiunto il seguente: Art. 2-bis. - "Per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia per la gioventu', la Commissione consultiva per la cinematografia e' integrata:

  • 1)da un direttore didattico, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;
  • 2)da un capo di Istituto di istruzione media, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;
  • 3)da un docente universitario di pedagogia o di psicologia, designato dai Ministro per la pubblica istruzione;
  • 4)da un magistrato designato dal Ministro per la grazia e giustizia, scelto tra i giudici del Tribunale dei minorenni;
  • 5)da un padre di famiglia e da una madre di famiglia designati dall'Opera nazionale maternita' ed infanzia;
  • 6)da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche riservate alla gioventu';
  • 7)da un rappresentante dell'E.N.A.L. designato dall'Ente stesso;
  • 8)da un rappresentante dell'Associazione nazionale autori cinematografici, scelto tra gli autori che, abbiano ideato, sceneggiato o diretto uno o piu' film prodotti per la gioventu'. Si applicano le disposizioni dell'art. 2, ultimo comma".

Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art2 · fonte del testo