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All'art. 21 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' aggiunto il seguente quinto comma: "Nelle autorizzazioni di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, come nella concessione di nuove licenze, non si tiene conto di alcun rapporto fra popolazione e numero di posti delle sale cinematografiche".
Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004
