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Dopo l'art. 21 della legge 29 dicembre 1949, n. 858, e' aggiunto il seguente articolo: Art. 21-bis. - "L'energia elettrica consumata nell'arco voltaico e con altri sistemi per le macchine di proiezione dei film nelle sale cinematografiche, e' considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale".
Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004
