Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
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3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004. 268 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Dopo l'art. 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' aggiunto il seguente articolo: Art. 25-bis. - "Fino a quando al rappresentante del Governo nella Regione sarda sia delegato, ai sensi dell'art. 30 del decreto Presidenziale 19 maggio 1949, numero 250, l'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 21, 22 e 24, il parere di cui all'art. 25 e' dato da una Commissione composta:
tolto: a) dal rappresentante del Governo nella Regione sarda, presidente;
tolto: b) da un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a direttore di divisione, scelto dal rappresentante del Governo nella Regione;
tolto: c) da un rappresentante della Regione;
tolto: d) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;
tolto: e) da un rappresentante dei produttori di film;
tolto: f) da un rappresentante dei noleggiatori di film;
tolto: g) da un rappresentante dei lavoratori del cinema;
tolto: h) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettino esclusivamente film a formato ridotto;
tolto: i) da tre tecnici designati rispettivamente, dal prefetto di Cagliari per i servizi antincendi, dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna e dall'organizzazione regionale di categoria degli architetti. I membri di cui alla lettera i) hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche. In caso di assenza, o di impedimento del rappresentante del Governo nella Regione, la Commissione e' presieduta dal funzionario di cui alla lettera b). I membri indicati nelle lettere d), e), f), g) e h) sono designati dalle rispettive organizzazioni regionali di categoria, se esistenti, ovvero da quelle nazionali. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del rappresentante del Governo nella Regione e durano in carica un anno".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art22 · fonte del testo