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All'art. 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, il primo alinea del primo comma e' sostituito dal seguente: "A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-1956 e' istituito un fondo di un miliardo e 250 milioni di lire da devolvere annualmente, sentito il parere della Commissione consultiva per la cinematografia". La lettera a) del primo comma e' sostituita dalla seguente: "a) per la concessione di contributi a favore di manifestazioni e iniziative, in Italia e all'estero, organizzate da enti pubblici, comitati ed associazioni di categoria e culturali, inerenti allo sviluppo cinematografico sul piano artistico, culturale e tecnico, nonche' a favore di iniziative intese ad incrementare gli scambi cinematografici con l'estero". La lettera c) del primo comma e' sostituita dalla seguente: "c) per lo sviluppo della produzione e della programmazione dei film, ivi compreso un contributo annuo di lire 300 milioni, per la durata di 12 anni, a partire dal corrente esercizio, in favore dell'Ente nazionale industrie cinematografiche". L'ultimo periodo del secondo comma e' sostituito dal seguente: "Detto contributo sara' ripartito dal Ministero dell'interno fra le aziende autonome di soggiorno e di cura, sentiti il Commissariato per il turismo e l'Associazione italiana aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, che tali aziende legalmente rappresenta".
Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004
