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L'art. 3 della, legge 24 marzo 1942, n. 419, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 636, e' sostituito dal seguente: "Alle spese per il funzionamento del Centro sperimentale per la cinematografia viene provveduto con assegnazione determinata annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in misura non eccedente le lire 100 milioni in relazione alle effettive necessita' della gestione, e prelevate dal fondo di un miliardo e 250 milioni di cui all'art. 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni".

Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art25 · fonte del testo