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L'art. 31 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' sostituito dal seguente: "Sono soggetti all'imposta fissa di registro gli atti di vendita di film nazionali, gli atti di cessione pro solvendo e pro soluto e di costituzione in pegno dei proventi e dei contributi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17, gli atti di finanziamento in genere posti in essere dalle aziende od enti di credito indicati negli articoli 5, 40, lettera a), e 41 del regio decreto legislativo 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonche' nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, quando siano in relazione agli atti di cessione o di costituzione in pegno dei proventi e dei contributi sopra indicati, gli atti di estinzione della cessione o del pegno, nonche' quelli relativi alla esecuzione ed alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento".
Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004
