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L'art. 3 della legge 26 Luglio 1949, n. 448, e' sostituito dal seguente: "L'importo di ogni buono versato a norma dell'art. 1 sara' cosi' ripartito:
- 1)lire 3.500.000 alla formazione di uno speciale fondo amministrato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro. La gestione del fondo suddetto sara' tenuta separata e distinta da quella della Sezione autonoma per il credito cinematografico, ma sottoposta alla vigilanza, ai controlli ed alle modalita' previste nel regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504. Detta somma sara' cosi' destinata:
- a)lire 2.000.000 ad operazioni di finanziamento per la produzione, la distribuzione e la esportazione di film nazionali;
- b)lire 1.500.000 ad operazioni di finanziamento per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche nei Comuni che ne risultino sprovvisti, per l'acquisto di macchine e l'arredamento di sale cinematografiche riservate prevalentemente alla proiezione di film "adatti per la gioventu'" e per il rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attivita' saltuaria;
- 2)lire 2.000.000 alla costituzione di un altro fondo per interventi destinati al consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale. Le modalita' di gestione del fondo stesso saranno stabilite con provvedimento da emanarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero delle finanze, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge".
Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004
