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L'art. 4 della legge 26 luglio 1949, n. 448, e' sostituito dal seguente: "Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo speciale sara' del 4 per cento in ragione d'anno e sara' comprensivo di ogni provvigione e spesa".

Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art33 · fonte del testo