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I buoni di lire 5.500.000 di cui all'art. 29 della presente legge emessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno rimborsati, trascorsi sette anni dalla data del rilascio, ferme restando tutte le altre prescrizioni e modalita' previste dalla legge 26 luglio 1949, n. 448, e dalla presente legge.

Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art35 · fonte del testo