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Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge. Il Governo della Repubblica e' autorizzato a riunire e coordinare in testo unico, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le norme sulla cinematografia contenute nella legge medesima, nei decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 678, e 3 maggio 1948, n. 534, e nelle leggi 16 maggio 1947, n. 379, 26 luglio 1949, n. 448, e 29 dicembre 1949, n. 958.

Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art37 · fonte del testo