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Nei riguardi dei film nazionali cortometraggi, presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il nulla osta di proiezione in pubblico, in data anteriore al 1 gennaio 1956, si applicano, salvo quanto disposto nei seguenti comma, le disposizioni gia' in vigore, sempre che la prima proiezione in pubblico dei film stessi sia stata effettuata entro i termini stabiliti dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e dalla relativa legge di proroga 31 marzo 1955, n. 174. I contributi statali da erogarsi sugli incassi successivi al 31 dicembre 1955 ai produttori dei film nazionali cortometraggi indicati nel comma, precedente non potranno comunque superare, tenuto conto delle precedenti liquidazioni, le cifre massime di 8 milioni per i cortometraggi ammessi al contributo del 3 per cento e di 16 milioni e mezzo per i cortometraggi ammessi ai contributi del 3 per cento e del 2 per cento previsti dall'art. 15, terzo e quinto comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successiva proroga. Per la prima applicazione della presente legge, la programmazione obbligatoria dei cortometraggi, prevista nell'art. 18 della presente legge, in 180 giorni all'anno, e' regolata nel modo seguente:

  • a)nei primi sei mesi di applicazione della presente legge i 90 giorni di programmazione obbligatoria sono riservati esclusivamente a cortometraggi ammessi a tale provvidenza in base alle disposizioni gia' in vigore;
  • b)nei successivi due anni sono riservati 90 giorni all'anno ai cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle disposizioni gia' in vigore, ed i rimanenti 90 giorni annui ai cortometraggi ammessi alla, programmazione obbligatoria in base alla presente legge;
  • c)nei sei mesi successivi sono riservati 45 giorni ai cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base alle precedenti disposizioni e 45 a quelli ammessi a tale provvidenza ai sensi della presente legge. Allo scadere di quest'ultimo termine, i 180 giorni di programmazione obbligatoria saranno riservati esclusivamente ai cortometraggi ammessi alla programmazione stessa ai termini della presente legge. Il Comitato tecnico per la cinematografia e la Commissione di secondo grado cesseranno dalle loro funzioni non appena esaurito l'esame dei film di cui al presente articolo. La presidenza del Comitato tecnico puo' essere assunta, in caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo oltre che dal funzionario di cui alla lettera b) dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, anche dal membro supplente. La presidenza della Commissione di secondo grado puo' essere assunta, in caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, dall'esperto designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art38 · fonte del testo