Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →
La prima assegnazione dei premi e la prima ripartizione del fondo, di cui all'art. 17 della presente legge, avranno luogo, per i film proiettati la prima volta in pubblico dal 1 gennaio al 30 giugno 1956, non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge. Per tale periodo saranno attribuiti, secondo le modalita' prescritte dallo stesso art. 17; tre premi ai film lungometraggi; quaranta premi ai cortometraggi a colori e venti premi ai cortometraggi in bianco e nero.
Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004
