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La prima assegnazione dei premi e la prima ripartizione del fondo, di cui all'art. 17 della presente legge, avranno luogo, per i film proiettati la prima volta in pubblico dal 1 gennaio al 30 giugno 1956, non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge. Per tale periodo saranno attribuiti, secondo le modalita' prescritte dallo stesso art. 17; tre premi ai film lungometraggi; quaranta premi ai cortometraggi a colori e venti premi ai cortometraggi in bianco e nero.

Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art39 · fonte del testo