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L'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' sostituito dal seguente: "Contro i provvedimenti adottati su parere dei Comitati di esperti, e' ammesso ricorso ad una Commissione tecnica, istituita presso la Presidenza dei Consiglio, nominata con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta:
- a)dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri, presidente;
- b)dal direttore generale dello spettacolo;
- c)da tre esperti in materia cinematografica scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, sentita la Commissione consultiva;
- d)da un rappresentante del Ministero dei tesoro;
- e)da un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a direttore di divisione, della Direzione generale dello spettacolo, che esercita anche le funzioni di segretario. "In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, la Commissione e' presieduta dal direttore generale dello spettacolo. "Per ogni membro di cui alle categorie c), d) ed e) e' nominato un supplente. "I membri di cui alla lettera c) durano in carica due anni e possono essere confermati. "La Commissione delibera con l'intervento di almeno cinque componenti; in caso di parita', prevale il voto del presidente".
Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 12 novembre 1965
