Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004. 359 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: All'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, al primo comma, sono aggiunte le seguenti lettere: "a-bis) che gli sceneggiatori ed il regista siano italiani almeno nella versione originale italiana;

tolto: a-ter) che gli attori principali siano almeno per due terzi italiani". Le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "b) che gli altri elementi tecnico-artistici qualificati (aiuto regista, operatore, fonico, montature, scenografo, direttore di produzione, musicista, costumista, direttore della fotografia, tecnico del colore, fotografo di scena, truccatore, attore, in essi compresi due elementi, uno tecnico e uno artistico, diplomati dal Centro sperimentale per la cinematografia dal 1950 in poi) siano almeno per due terzi italiani;

tolto: c) che il restante personale tecnico ed esecutivo ed i ruoli artistici minori impiegati nel film siano almeno per tre quarti italiani". Dopo il primo comma e' aggiunto il seguente comma: "Gli elementi tecnico-artistici stranieri che, nelle aliquote concesse, potranno partecipare alla realizzazione di film nazionali, dovranno essere cittadini di Paesi le cui industrie cinematografiche ammettono, in reciprocita', elementi italiani nella realizzazione di film della loro nazionalita'". Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il cortometraggio e' considerato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato integralmente in Italia con personale tecnico ed artistico per almeno tre quarti italiano". Il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il lungo o cortometraggio se, per ragioni inerenti all'oggetto trattato, sia stato girato tutto o in parte, all'estero, e' considerato nazionale, purche' gli eventuali interni costruiti siano stati girati interamente in Italia, e sussistano tutti gli altri requisiti stabiliti dalla presente legge, ed abbia ottenuto la preventiva autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia". Il primo alinea del quarto comma e' sostituito dal seguente: "E' considerato nazionale il film di attualita' di lunghezza non inferiore ai 200 metri di cui piu' della meta' girati in Italia da tecnici italiani". L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "La dichiarazione di nazionalita' e' rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, previo accertamento dei requisiti sopra descritti, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della copia campione del film".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art6 · fonte del testo