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All'art. 13 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' aggiunto il seguente secondo comma: "Il produttore del film nazionale, ai fini delle provvidenze previste dalla presente legge, dovra' produrre una dichiarazione dalla quale risulti analiticamente il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione del film".

Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art9 · fonte del testo