[1]Al 1° capoverso dell'art. 10 della legge 28 luglio 1902, n. 342, e' sostituito il seguente:
[2]«Le operazioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 2 agosto 1897 saranno condotte a termine entro il 31 dicembre 1909».
Testo vigente dal 7 agosto 1907
