L'esecuzione delle opere di bonificazione, correzione dei corsi d'acqua e rimboschimenti, autorizzate dalla legge 2 agosto 1897, n. 382, modificata dalle leggi 28 luglio 1902, n. 342, e 7 luglio 1902, n. 333, e' regolata dalle disposizioni dei seguenti articoli:
Testo vigente dal 7 agosto 1907
