Per la costruzione e l'esercizio di ferrovie destinate a raccordare fra loro le due reti esistenti, a congiungere alle medesime regioni isolate e a completare i tronchi gia' in esercizio, il Governo del Re e' autorizzato a concedere la sovvenzione chilometrica di cui all'art. 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413, nel limite e con la procedura in essa stabiliti.
Testo vigente dal 7 agosto 1907
