All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1971 ed in lire 530 milioni per ciascuno degli anni 1972 e 1973, si provvede, per gli anni 1971-1972 e per l'anno 1973, a valere sugli stanziamenti iscritti, rispettivamente, negli anni 1972 e 1973, in attuazione del primo comma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1970, n. 29. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;820~art4 · fonte su Normattiva