I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono sostituiti dal seguente comma: "Ai motori amovibili di qualsiasi potenza da applicare ai natanti e alle imbarcazioni da diporto destinate alla navigazione marittima ed a quella interna viene rilasciato un certificato per l'uso nel quale sono indicati i dati relativi all'omologazione o al collaudo".
Testo vigente dal 20 marzo 1976
