Ai motori amovibili di qualsiasi potenza da applicare sulle unita' da diporto e a quelli entrobordo da installare sui natanti di cui all'articolo 13, e' rilasciato un certificato per l'uso nel quale sono indicati i dati identificativi e quelli relativi all'omologazione o al collaudo. Il certificato per l'uso del motore rilasciato dal capo del circondario marittimo e' valido anche per le acque interne, e quello rilasciato dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile e' valido anche per le acque marittime; esso e' conforme al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con Ministro per i trasporti. 13

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171

13

- Il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 ha disposto (con l'art. 66, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del presente provvedimento, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65 del medesimo D.Lgs. - Il regolamento di cui all'art. 66, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e' stato emanato con Decreto 2 agosto 2016, n. 182, pubblicato in G.U. 20/09/2016, n. 220.

Testo vigente dal 15 settembre 2005

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art15 · fonte su Normattiva