All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' aggiunto il seguente comma: "La facolta' di cui ai precedenti commi e' attribuita anche agli ufficiali e personale in congedo degli stessi corpi e qualifiche purche' in possesso dei requisiti fisici di cui all'articolo 25".
Testo vigente dal 20 marzo 1976
