All'articolo 44 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' aggiunto il seguente comma: "Per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro italiano navale secondo le norme vigenti, i tributi speciali previsti dalla tabella allegata alla presente legge sono ridotti del 50 per cento, rimanendo a carico degli interessati le spese per l'intervento predetto".
Testo vigente dal 20 marzo 1976
