Il quarto comma dell'articolo 44 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e' sostituito dal seguente: "Per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro italiano navale, secondo le norme vigenti, le tariffe per l'intervento dello stesso sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile. Tali spese sono a carico degli interessati. Per le operazioni previste dalla tabella allegata alla presente legge, i tributi in essa stabiliti sono ridotti della meta' se e' richiesto l'intervento del Registro italiano navale".

Testo vigente dal 12 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-05;171~art9 · fonte su Normattiva