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L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - L'ENEA, nel quadro della politica energetica nazionale, ha il compito di promuovere lo sviluppo e la qualificazione dell'industria nazionale nel rispetto della salute e dell'ambiente. A tali fini l'ENEA:

  • 1)effettua e promuove anche in collaborazione con gli altri enti interessati attivita' di studio, ricerca, sviluppo e dimostrazione attinenti alle tecnologie energetiche di sua competenza ed al risparmio energetico, nelle diverse fasi di produzione, trasporto, utilizzazione, incluso lo smaltimento dei rifiuti prodotti nei relativi processi;
  • 2)effettua, promuove e coordina studi, ricerche e sperimentazioni sulle conseguenze ambientali e sanitarie per gli addetti e le popolazioni derivanti dallo sfruttamento e dall'utilizzo delle fonti di energia, nonche' sulla sicurezza degli impianti per la produzione di energia, ivi compresa la sicurezza degli impianti nucleari e la protezione dalle radiazioni ionizzanti;
  • 3)provvede al trasferimento agli operatori industriali delle conoscenze acquisite e dei risultati della ricerca e cura in collaborazione con essi la progettazione e la realizzazione di prototipi di componenti e di impianti;
  • 4)collabora sul piano scientifico, tecnico e industriale con gli enti internazionali ed esteri che operano nel settore di sua competenza nel quadro degli accordi internazionali e sulla base delle direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
  • 5)detta le prescrizioni ed esercita i controlli che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro il pericolo delle radiazioni ionizzanti; esercita il controllo sulle materie fissili speciali, sulle, materie grezze e minerali; esercita il controllo sull'applicazione delle misure di protezione fisica passiva degli impianti nucleari e delle materie nucleari; svolge gli adempimenti derivanti dagli accordi internazionali connessi al regime di salvaguardia da applicare alle materie fissili speciali e alle materie grezze e minerali;
  • 6)promuove e favorisce la preparazione di personale nel campo delle tecniche energetiche;
  • 7)diffonde e divulga le conoscenze sui problemi dell'energia;
  • 8)fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali sui problemi connessi con la produzione e l'utilizzo dell'energia. All'ENEA si applica l'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'ENEA, ai fini dell'espletamento, dei compiti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del presente articolo:
  • a)puo' stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali;
  • b)puo' affidare, sulla base di appositi contratti, ad universita', istituti di ricerca e sperimentazione e ad enti e societa' l'esecuzione di studi, di ricerche ed esperienze per l'attuazione di propri programmi scientifici;
  • c)puo' stipulare con le industrie nazionali contratti di collaborazione e puo' mettere a disposizione delle industrie stesse competenze, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali;
  • d)puo' promuovere la costituzione di consorzi industriali costituiti anche in societa' per azioni o di societa' ed imprese internazionali o straniere che abbiano come fine lo sviluppo industriale delle tecnologie energetiche di competenza dell'ente, e partecipare ad essi, nel quadro dei programmi approvati dal CIPE e previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne da' notizia preventiva al Parlamento. La quota di partecipazione in societa' aventi per fine la ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione nei settori tecnologici di competenza dell'ENEA puo' essere di maggioranza. Nel caso di societa' aventi fini produttivi e commerciali attinenti allo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (escluse comunque le attivita' riservate all'Enel dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni), la quota di partecipazione dell'ENEA deve essere di minoranza. In tal caso, le quote di partecipazione in societa' nazionali debbono essere rappresentate da conferimento di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture, nonche' da competenze".

Testo in vigore dal 22 marzo 1982 al 14 settembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-03-05;84~art2 · fonte su Normattiva