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L'articolo 3 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - Su proposta dell'ENEA il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al CIPE, nel rispetto delle direttive del medesimo e per l'approvazione, il programma quinquennale di attivita' con previsioni di finanziamento per l'intero periodo. Tre mesi prima della scadenza del quinquennio, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente, presenta al Parlamento il piano del successivo quinquennio. Entro i tre mesi successivi all'approvazione del piano quinquennale da parte del CIPE, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento, insieme ad una dettagliata relazione illustrativa del programma e dei risultati conseguiti nel quinquennio precedente, il disegno di legge per la diretta provvista a favore dell'ente dei necessari mezzi finanziari nei limiti delle risorse considerate dal bilancio annuale e poliennale dello Stato. Nel mese di ottobre di ciascun anno, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento in ordine allo stato di realizzazione del programma. Il programma e' soggetto, occorrendo, a revisione con l'osservanza delle stesse modalita'".

Testo in vigore dal 22 marzo 1982 al 14 settembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-03-05;84~art3 · fonte su Normattiva