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All'articolo 6 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo ed entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sull'attivita' svolta dall'ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione".

Testo in vigore dal 22 marzo 1982 al 14 settembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-03-05;84~art4 · fonte su Normattiva