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All'articolo 7 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, sono apportate le modifiche seguenti: nel primo comma, n. 2), la parola "nucleare" e' sostituita dalla seguente: "energetica"; il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione:
- a)delibera i regolamenti interni all'ente;
- b)cura l'attuazione delle direttive del CIPE e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e in base ad esse delibera i programmi pluriennali di attivita' dell'ente e le eventuali revisioni annuali;
- c)delibera il bilancio di previsione due mesi prime dell'inizio di ciascun esercizio, le eventuali note di variazione ed il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attivita';
- d)delibera sugli impegni di spesa non delegati ad altri organi ed uffici;
- e)delibera sugli affari contemplati alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2, terzo comma;
- f)elegge i componenti della giunta esecutiva;
- g)delibera in ordine ai regolamenti ed ai contratti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale;
- h)delibera in materia di assunzioni del personale e del suo inquadramento e in materia di nomina dei dirigenti, nonche' sul conferimento di incarichi e contratti di consulenza;
- i)delibera in ordine ad eventuali deleghe alla giunta esecutiva, o al presidente, in materia di contratti di assunzione del personale nell'ambito delle determinazioni assunte dal consiglio circa l'entita' delle assunzioni stesse ripartite per categoria, nonche' in materia di organizzazione operativa dell'ente, nel quadro delle direttive generali impartite dal consiglio;
- l)delibera, con le occorrenti limitazioni e con l'esclusione delle materie di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2, in ordine ad eventuali deleghe alla giunta esecutiva, al presidente, al direttore generale, o ai direttori di unita' operativa, circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indizione e aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura;
- m)delibera con le occorrenti limitazioni di spesa in ordine ad eventuali deleghe al presidente circa l'affidamento di particolari compiti di studio e di ricerca di carattere tecnico, scientifico, economico o giuridico a collaboratori esterni aventi speciali qualificazioni"; il settimo, l'ottavo e il nono comma sono sostituiti dai seguenti: "Il consiglio di amministrazione, nei limiti della presente legge, ha tutti i poteri di gestione e la responsabilita' dell'ente in coerenza coi fini di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. Le delibere dell'ente non sono soggette all'approvazione dell'autorita' di vigilanza. Le delibere di cui alla lettera b) del precedente quarto comma, relative ai programmi pluriennali di attivita' dell'ente ed alle eventuali revisioni annuali, vengono trasmesse al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le sottopone al CIPE per la delibera di cui al precedente articolo 3. Sono sottoposte per l'approvazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le delibere di cui alle lettere c) e g) del precedente quarto comma. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere di cui alle lettere c) e g) del precedente quarto comma, le approva o le restituisce con motivati rilievi per il riesame in consiglio di amministrazione. Trascorso il termine di sessanta giorni le delibere non restituite diventano esecutive. Il consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente. Per la validita' delle sue deliberazioni occorre la presenza dei due terzi dei componenti compreso il presidente o chi ne fa le veci".
Testo in vigore dal 22 marzo 1982 al 14 settembre 1991
