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L'articolo 10 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - Il presidente del collegio dei revisori e i revisori sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il collegio dura in carica cinque anni ed e' composto da tre membri effettivi e tre supplenti, di cui un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un revisore supplente designati dal Ministro del tesoro. Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa. Redige una relazione sul bilancio consuntivo, riferisce periodicamente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e puo' assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio dei revisori, o uno dei componenti delegato dallo stesso presidente, puo' assistere alle riunioni della giunta esecutiva. Il collegio dei revisori esercita la sua funzione anche durante il periodo di gestione commissariale".

Testo in vigore dal 22 marzo 1982 al 14 settembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-03-05;84~art6 · fonte su Normattiva