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Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, e' sostituito dai seguenti: "Il consiglio di amministrazione dell'ENEA fissa in via preventiva i criteri di determinazione dei corrispettivi per l'effettuazione di prove, analisi, controlli e certificazioni, richiesti da privati o da soggetti ed enti di diritto pubblico diversi dallo Stato, nonche' i criteri per l'addebito degli oneri relativi alle prestazioni di istituto effettuate dall'ente, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. Le delibere di cui al precedente comma sono soggette all'approvazione di cui all'ottavo comma dell'articolo 7".
Testo in vigore dal 22 marzo 1982 al 14 settembre 1991
